Lo Statuto
Lunedì 07 Marzo 2011 22:34

ENUNCIAZIONE

L’Associazione Commercialisti ed Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d'Aosta (abbreviato Associazione Commercialisti Piemonte e Valle d’Aosta – siglato A.C.E.C.), già Sindacato Commercialisti del Piemonte e della Valle d'Aosta, sodalizio unitario regionale, nasce come Sindacato Provinciale Torinese tra Dottori Commercialisti e Ragionieri Professionisti l'11 giugno 1948.
E' apartitico ed aderisce dal 15 marzo 1966 all’Associazione Nazionale Commercialisti, già Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti, fondato il 22 giugno 1950, il cui statuto è depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale Rapporti di Lavoro, Divisione XIV.

» ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE
1) E’ costituita l’Associazione Commercialisti ed Esperti Contabili del Piemonte e della Valle d’Aosta (abbreviato Associazione Commercialisti Piemonte e Valle d’Aosta – siglato A.C.E.C.) successivamente denominata associazione sindacale.
2) L’Associazione viene identificata anche per mezzo di un apposito LOGO stabilito da Consiglio Direttivo.
» ART. 2 SEDE
1) L’associazione sindacale ha sede legale in Torino e può istituire o sopprimere in Piemonte e Valle d’Aosta sedi territoriali.
» ART. 3 FINALITÀ
1) L’associazione sindacale, quale parte sociale, rappresenta, nell’ambito delle sue finalità istituzionali, tutti gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili operando a tutela e difesa dei loro interessi economici, sociali e culturali.
2) L’associazione sindacale nell’esercitare la rappresentanza degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili persegue i seguenti scopi:
a) tutelare gli interessi della categoria per la difesa dei diritti e l’affermazione delle prerogative professionali;
b) difendere l’autonomia professionale degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a garanzia delle libertà democratiche fondamentali;
c) partecipare in modo propositivo alle scelte di politica economica e sociale delle Regioni e degli enti locali;
d) promuovere e rafforzare l’identità associativa degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per renderli protagonisti delle azioni sindacali;
e) stimolare ed incentivare lo studio e la ricerca tecnico- scientifica nonché l’adeguamento della professione alle innovazioni tecnologiche, anche editando libri e pubblicazioni periodiche a stampa o elettroniche;
f) favorire l’inserimento dei giovani nella professione promuovendo iniziative di aggregazione sociale e di elevazione culturale della categoria;
g) intrattenere rapporti con le organizzazioni locali, nazionali ed internazionali a carattere associativo e sindacale delle altre libere professioni, nonché aderire ad eventuali strutture inter-professionali;
h) rappresentare la categoria e gli iscritti nelle trattative e nella stipulazione di Contratti Collettivi (tramite l’associazione Nazionale di Categoria) e nelle controversie in materia di lavoro, concorrenza e tutela del consumatore;
i) svolgere qualsiasi altra attività non compresa nei punti precedenti ma ritenute utili o necessarie per raggiungere le finalità istituzionali.
l) L’associazione sindacale non persegue fini di lucro.
» ART. 4 REQUISITI
1) Gli abilitati che esercitano la libera professione in qualità di iscritti all’Ordine  dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili, oppure l’hanno esercitata in qualità di iscritti dei cessati Ordine dei Dottori Commercialisti e Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali, nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, si riconoscono nell’associazione sindacale.
2) Possono iscriversi all’associazione sindacale i pensionati che hanno esercitato l’attività nelle categorie professionali sopra elencate.
3) Possono far parte a titolo onorifico dell’associazione sindacale coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo, si sono distinti per particolari meriti.
» ART. 5 ISCRIZIONE
1) La domanda di iscrizione all’associazione sindacale implica la conoscenza e l'accettazione del presente statuto.
2) L’adesione è per anno solare, è rinnovata tacitamente e può essere disdetta con lettera Raccomandata con Avviso di Ricevimento tre mesi prima della scadenza annuale e il recesso ha validità a partire dall’anno successivo.
3) L'iscritto è obbligato a corrispondere la quota annuale sino al momento della cessazione.
4) La quota associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.
» ART. 6 DECADENZA E CANCELLAZIONE
1) L’iscritto non in regola con il pagamento della quota annuale viene dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo se non regolarizza la propria posizione entro il successivo anno solare.
2) La cancellazione dall'Ordine Professionale, non dovuta ad anzianità, comporta automaticamente l'esclusione di diritto dell'iscritto.
3) L'appartenenza all’associazione sindacale cessa inoltre per delibera del Consiglio Direttivo conseguente ad indegnità, morosità o per altre gravi inadempienze statutarie, senza diritto a risarcimenti di qualsiasi natura.
» ART. 7 ORGANI E STRUTTURE DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE
1) Sono organi dell’associazione sindacale:
a) l'Assemblea degli Iscritti
b) il Consiglio Direttivo
c) il Comitato Esecutivo
d) il Collegio Revisori dei Conti
e) il Collegio dei Probiviri
f) le Sedi Territoriali.
2) Il Sindacato è strutturato in sede legale e sedi territoriali.
» ART. 8 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
1) L'Assemblea degli iscritti all’associazione sindacale si articola in:
- Assemblea generale degli iscritti
- Assemblea degli iscritti alle singole sedi territoriali
2) L’Assemblea generale degli iscritti:
a) esamina il rendiconto politico e finanziario dell'anno solare precedente;
b) elegge:
*) il Consiglio Direttivo;
**) il Collegio dei Revisori;
***) il Collegio dei Probiviri;
c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
d) delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
e) esprime il parere su ogni argomento posto al suo esame;
3) L’Assemblea degli iscritti alle singole sedi territoriali:
a) delibera in merito alla redazione ed alle modifiche del regolamento interno;
b) elegge il Consiglio della propria sede territoriale;
c) esprime il parere sugli argomenti posti al suo esame.
4) A tutte le Assemblee degli iscritti partecipano di diritto tutti gli iscritti all’associazione sindacale; il voto sugli argomenti posti in discussione sarà espresso solamente dagli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente e dell’anno in corso e, per le sedi periferiche, in base alla competenza territoriale. 
I nuovi iscritti avranno diritto di voto decorsi 3 mesi dalla loro iscrizione.
5) Ogni iscritto potrà farsi rappresentare in assemblea da altro iscritto non consigliere e in regola con il pagamento della quota associativa; la delega in ambito di assemblea elettiva non potrà essere conferita ad un candidato.
6) Ogni iscritto potrà assumere la rappresentanza massima di dieci iscritti; la delega dovrà essere apposta esclusivamente sull'avviso di convocazione che sarà numerato e dovrà pervenire alla segreteria entro le ore 19 del giorno antecedente l’assemblea in prima convocazione.
7) L'Assemblea generale si riunisce in una località del Piemonte o della Valle d'Aosta almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, su convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail certificata (PEC) fatta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.
8) La convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea e contenere anche l'ora, il giorno ed il luogo della seconda convocazione.
9) L’assemblea potrà essere ulteriormente convocata con le medesime formalità su richiesta avanzata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli iscritti.
10) L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. La seconda convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.
11) Le delibere sugli argomenti posti in discussione sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Per quanto concerne le elezioni di cui ai punti 2 b) e 3 b) si fa rinvio a quanto predisposto dall'art. 17. Le votazioni avvengono nella forma stabilita di volta in volta dall'assemblea.
12) L'assemblea è presieduta dal presidente protempore dell’associazione sindacale, che chiama a fungere da segretario un iscritto in regola con il pagamento della quota sociale.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.
13) per le Assemblee degli iscritti alle singole sedi territoriali valgono, per quanto applicabili, le norme previste per l’Assemblea generale degli iscritti.
14) Alle Assemblee territoriali partecipa di diritto il Presidente del Sindacato.
» ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
1) E' formato da 5 a 15 componenti eletti dall'assemblea degli iscritti a cui si aggiungono i Presidenti delle sedi territoriali. I Consiglieri restano in carica per un triennio e comunque sino alla approvazione del bilancio.
2) Il Consiglio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o, su richiesta, di più di 1/3 dei consiglieri da inviare almeno 10 giorni prima a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail certificata (PEC). Le riunioni sono aperte, su invito del Presidente, a tutti gli iscritti in regola con la quota associativa.
3) Il Consiglio è l'organo di governo dell’associazione sindacale ed assume tutte le deliberazioni atte al raggiungimento delle finalità statutarie fatta esclusione delle competenze riservate all'assemblea generale degli iscritti.
4) In particolare spetta al Consiglio:
- nominare il Presidente;
- nominare il Vice Presidente; 
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere 
dell’associazione sindacale;
- stabilire il logo dell’associazione; 
- deliberare sulle domande di iscrizione e cancellazione dall’associazione 
sindacale;
- approvare i bilanci da sottoporre all’Assemblea;
- determinare le quote a carico degli iscritti, entro il mese di novembre, ed il 
termine del pagamento;
- dare corso alle delibere dell'Assemblea;
- provvedere alla cancellazione degli iscritti a norma dell'articolo 6 comma 1 e 2;
- nominare l’ufficio elettorale con le modalità previste dall’art. 17;
- nominare i Delegati al Congresso Nazionale.
5) Le riunioni di Consiglio sono valide con la presenza, in fase costitutiva, della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei presenti.
6) I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato, per tre volte non intervengono alle sue adunanze decadono dalla carica con notifica all’interessato da parte del Presidente.
7) Qualora venisse a mancare uno dei consiglieri eletti, esso potrà essere sostituito mediante cooptazione con delibera del Consiglio, salvo ratifica e nomina da parte della prima successiva assemblea generale.
8) Il mandato dei consiglieri cooptati ha la stessa scadenza di quelli eletti dall'assemblea.
9) Il Consiglio, sotto la propria responsabilità, può affidare a chiunque (iscritto o meno) l'adempimento di particolari compiti determinando le modalità operative e provvedendo al rimborso delle eventuali spese
10) Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può nominare per cooptazione non più di cinque nuovi Consiglieri, che per loro prestigio o capacità professionali siano riconosciuti meritevoli dell’incarico.
» ART. 10 INDENNITÀ
1) Tutti gli incarichi elettivi sono conferiti e assunti a titolo gratuito; tuttavia può essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate in originale e sostenute per l'espletamento del mandato.
2) Il Consiglio Direttivo adotta una metodologia uniforme e non discriminatoria per la liquidazione delle spese.
» ART. 11 PRESIDENTE
1) Viene eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo nella riunione d’insediamento a maggioranza assoluta dei voti.
2) Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione sindacale di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha esclusivi poteri di firma per quanto attiene gli atti di natura politica che impegnano l’associazione sindacale. Al Presidente, al Segretario e al Tesoriere spetta la firma, in forma disgiunta, per quanto attiene le obbligazioni pecuniarie di ordinaria amministrazione, in forma congiunta per quanto attiene obbligazioni pecuniarie di straordinaria amministrazione. Stesse prerogative, con esclusione degli indirizzi politici generali, hanno i Presidenti, i Segretari ed i Tesorieri delle Sedi Territoriali limitatamente alla Sede Territoriale di loro competenza.
» ART. 12 VICE PRESIDENTE
1) Il Vice Presidente è nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo, è incaricato all’occorrenza di sostituire il Presidente e collabora con il medesimo per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione sindacale.
» ART. 13 TESORIERE
1) Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’associazione sindacale e, almeno 20 giorni prima dell’assemblea regionale chiamata a votare, redige i bilanci annuali consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
» ART. 14 COMITATO ESECUTIVO
1) E' composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.
2) Al Comitato Esecutivo spettano compiti di coordinamento e di gestione secondo gli indirizzi delineati dal Consiglio.
3) Si riunisce, anche in via informale, su convocazione del Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
» ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI
1) E' eletto dall'Assemblea generale degli iscritti ed è formato da cinque soci di cui tre effettivi e due supplenti.
2) Provvede ad eleggere il suo Presidente nella prima riunione.
3) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
4) Controlla la gestione amministrativa dell’associazione sindacale, presenta una relazione scritta sull'attività svolta all’assemblea regionale ordinaria annuale degli iscritti ed esprime un parere sui bilanci.
5) Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un revisore, subentra nella carica il primo dei supplenti, fermo restando che il Presidente deve comunque essere scelto tra i primi tre componenti eletti.
» ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1) E' eletto dall'Assemblea generale degli iscritti ed è formato da cinque soci di cui tre effettivi e due supplenti.
2) Provvede ad eleggere il suo Presidente nella prima riunione.
3) Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
4) Controlla la gestione amministrativa dell’associazione sindacale, presenta una relazione scritta sull'attività svolta all’assemblea regionale ordinaria annuale degli iscritti ed esprime un parere sui bilanci.
5) Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un revisore, subentra nella carica il primo dei supplenti, fermo restando che il Presidente deve comunque essere scelto tra i primi tre componenti eletti.
» ART. 17 ELEZIONE DEGLI ORGANISMI
1) Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'assemblea generale degli iscritti ogni tre anni con le modalità indicate nel presente articolo.
2) Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo, tutti gli iscritti che siano in regola con i pagamenti delle quote associative all’atto della presentazione della candidatura.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori tutti gli iscritti, che siano in regola con i pagamenti delle quote associative all’atto della presentazione della candidatura.
Possono essere eletti componenti del Collegio dei Probiviri, tutti gli iscritti con anzianità di iscrizione superiore a cinque anni ed in regola con i pagamenti delle quote associative all’atto della presentazione della candidatura.
3) I candidati in possesso dei requisiti predetti dovranno proporre la loro candidatura entro il decimo giorno antecedente la data dell'assemblea regionale elettiva.
La candidatura dovrà essere sottoscritta e inviata a mezzo fax presso la segreteria dell’associazione sindacale Regionale specificando: nome, cognome, data di nascita, recapito se difforme da quello risultante dall’Albo.
Gli iscritti che intendono proporre la candidatura per l'elezione a componente del Collegio dei Revisori dovranno specificare anche la propria specializzazione; gli iscritti che intendono proporre la candidatura per l'elezione a componente del Collegio dei Probiviri dovranno indicare anche la data di iscrizione al Sindacato.
La segreteria, ricevute le candidature, verifica la sussistenza dei requisiti ed entro le ore 19.00 del quinto giorno precedente l'Assemblea predispone la lista dei candidati suddivisa per organismo e la consegna all'Ufficio Elettorale.
4) Il Consiglio Direttivo in carica, almeno otto giorni prima delle elezioni, nomina il Presidente ed il Segretario dell'Ufficio Elettorale. Potrà altresì nominare dei membri supplenti.
5) L'Ufficio Elettorale verifica la regolarità delle candidature e provvede ad affiggere nella sede dell’associazione sindacale, almeno tre giorni prima dell’assemblea generale, la lista dei candidati.
Il giorno dell’Assemblea provvede ad un secondo controllo delle deleghe pervenute alla segreteria nonché a siglare le schede elettorali che dovranno contenere tanti spazi quanti sono il numero massimo dei candidati eleggibili per ogni singolo organismo.
6) L’assemblea elettiva, quale primo adempimento, provvederà alla nomina di almeno due scrutatori che andranno a completare l’Ufficio Elettorale.
Questo, verificata collegialmente l’esatta effettuazione di tutte le operazioni previste ai commi precedenti, dichiara aperto il seggio.
Gli iscritti aventi diritto al voto avranno tempo due ore per poter accedere al seggio.
7) Il Presidente dell’ufficio elettorale, ultimate le operazioni di voto, dichiara aperto lo scrutinio del quale deve essere redatto verbale di risultanza finale a cura del segretario del seggio e firmato anche dagli scrutatori.
Il verbale di scrutinio dovrà essere depositato presso la sede dell’associazione sindacale.
8) In caso di parità di voti si considera eletto il candidato con la maggiore anzianità d’iscrizione al Sindacato.
9) L'iscritto che intenda impugnare le risultanze contenute nel verbale di scrutinio dovrà produrre ricorso scritto entro 48 ore dalla chiusura del seggio al Collegio dei Probiviri uscente.
» ART. 18 SEDI TERRITORIALI
1) Le sedi territoriali sono strutture dell’associazione sindacale e perseguono in sede locale le finalità indicate dal Consiglio Direttivo; devono manifestare la loro qualifica utilizzando sempre il logo del Sindacato con l’indicazione della propria sede.
2) Le sedi territoriali possono costituirsi nell’ambito di una o più circoscrizioni limitrofe di Tribunale su richiesta di almeno 10 iscritti all’Ordine di appartenenza.
3) Il Consiglio Direttivo può autorizzare aggregazioni territoriali diverse.
4) Se per qualsiasi motivo il numero minimo richiesto venga successivamente meno in una sede territoriale, e non sia ricostituito entro 18 mesi, la sede territoriale viene accorpata ad altra sede individuata dal Consiglio Direttivo.
5) Gli associati della sede territoriale riuniti in assemblea, costituita ai sensi dell’articolo 8, eleggono il proprio Consiglio Direttivo, composto da 3 a 15 membri; per le elezioni si applicano le regole stabilite dall'art. 17 e per il funzionamento del Consiglio Direttivo le regole stabilite dall'art. 9, per quanto compatibili.
6) Ogni sede territoriale nel perseguire i fini istituzionali del Sindacato opera in piena autonomia amministrativa ed economica, sulla base delle quote di competenza e dei fondi autonomamente reperiti. Le singole sedi rispondono con il proprio patrimonio delle eventuali obbligazioni assunte.
7) Le sedi territoriali devono dotarsi di un Regolamento Interno che rifletta le norme del presente Statuto da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
8) Il venir meno dell’operatività della sede territoriale quale struttura dell’associazione sindacale comporta la direzione temporanea di un proboviro, nominato dal Consiglio Direttivo, sino al ripristino dell’attività o all’eventuale motivato obbligatorio scioglimento della sede stessa
9) Alle riunioni del Consiglio Direttivo delle sedi territoriali partecipa di diritto, in qualità di uditore, il Presidente del Sindacato.
» ART. 19 PATRIMONIO
1) Il Patrimonio dell’associazione sindacale è costituito dai contributi degli iscritti, da lasciti, donazioni, corrispettivi ed altri proventi accettati su parere conforme dei Revisori.
2) È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e quant’altro similare durante la vita dell’associazione sindacale, salvo che la destinazione o distribuzione sia stabilita dalla legge.
» ART. 20 SCIOGLIMENTO
1) L’associazione sindacale può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea generale degli iscritti che regolerà altresì le devoluzioni di eventuali attività patrimoniali, ad altro ente con finalità analoghe o, ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2) Con la delibera di scioglimento verranno altresì nominati uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
» ART. 21 CLAUSOLE DI CARATTERE FISCALE
In ottemperanza all'Art. 148, Comma 8, del D.P.R. 22/12/1986 n.917 - T.U.I.R. vengono inserite nello Statuto, per farne parte integrante, le seguenti clausole:
a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'orga¬nismo di controllo di cui all'Art.3, Comma l90, della Legge 23/ 12/96..,, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le mo¬dificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina de¬gli organi direttivi dell'associazione;
d) è fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un ren¬diconto economico e finanziario secondo le disposizioni statu¬tarie;
e) si ribadisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'Art.2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti e i criteri di loro ammissione ed e¬sclusione, nonché (in conformità ai precedenti punti dello Sta¬tuto) i criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) si ribadisce l'intrasmissibilità della quota o contributo asso¬ciativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
» ART. 22 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Statuto entra in vigore dal 28 aprile 2010.
» ART. 23 RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
 
     Fondoprofessioni